“MANIPOLAZIONE” DEL TASSO EURIBOR: NULLITÀ DEGLI INTERESSI

La validità degli interessi nei contratti bancari è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale a seguito delle vicende dalle quali è emersa la manipolazione del tasso Euribor di riferimento, dibattito che allo stato è esitato in una recente pronuncia della Corte di Cassazione.  

Il tasso Euribor è un indice di riferimento per la determinazione degli interessi dei mutui e dei prodotti bancari in genere (leasing, finanziamenti, affidamenti e derivati) e pertanto incide direttamente sulle relative condizioni economico-finanziarie. 

In questo articolo esamineremo la questione dell’invalidità di tali interessi, analizzando la recente giurisprudenza e le possibili ripercussioni per il contraente. 

La “manipolazione” del tasso Euribor

Il tasso Euribor è risultato essere stato manipolato dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 per effetto di un cartello tra otto delle principali Banche Europee (Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland), le quali, attraverso pratiche non etiche in violazione della normativa antitrust, avevano alterato l’indice a proprio vantaggio. 

Queste condotte hanno avuto ripercussioni dirette sui contratti bancari ed in particolare su quelli di mutuo, facendo sollevare contestazioni circa la validità dei relativi interessi. 

La recente pronuncia della Corte di Cassazione

La giurisprudenza nazionale ed europea ha affrontato la questione pronunciando decisioni che variano a seconda del singolo caso.  

In Italia un punto fermo è stato dato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 34889 del 13.12.2023 che ha dichiarato la nullità degli interessi determinati “facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza” e dunque la nullità degli interessi applicati ai contratti bancari nel periodo 29.9.2005-30.5.2008. 

Nel pronunciare tale statuizione, la Suprema Corte ha precisato che tanto avviene a prescindere dal fatto che il contratto bancario sia stato stipulato o meno con una delle banche che avevano partecipato all’intesa illecita. 

Ripercussioni per il contraente

Le implicazioni di questa nullità sono significative: dovranno infatti essere ricalcolati al tasso legale gli interessi dovuti dal contraente all’istituto bancario per quei contratti che per la determinazione del tasso di interesse avevano fatto riferimento ai valori Euribor del periodo tra il 2005 ed il 2008. 

Cosa fare in concreto?

Considerato che la restituzione degli interessi pagati in eccesso può essere richiesta entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale (e dunque dal pagamento dell’ultima rata o dalla risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento), è necessario interrompere tale termine di prescrizione e quindi mantenere salva la tutela dei diritti del contraente. 

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