ESTINZIONE DEL REATO: QUANDO AVVIENE VERAMENTE?
L’esperienza professionale dimostra come sia opinione diffusa tra chi ha riportato, a seguito patteggiamento, una sentenza di condanna entro i due anni di detenzione che trascorsi cinque anni (in caso di delitto) o due (in caso di contravvenzione) senza aver riportato altre condanne il reato è automaticamente estinto.
Sulla base di tale convinzione vengono poi rese false dichiarazioni, ad esempio in occasione di concorsi pubblici o, per gli stranieri, in sede di richiesta della cittadinanza italiana, con ulteriori complicanze ed il rischio che si apra un altro procedimento penale per falso. Purtroppo, non vi è alcun automatismo ed è compito del Professionista legale spiegare tale dettaglio giuridico al proprio cliente. Ma come si procede per ottenere l’estinzione del reato? L’estinzione del reato deve essere dichiarata dal Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna, che in tal caso assume le vesti di Giudice dell’Esecuzione, su specifica istanza del condannato che sarà il difensore a tal fine nominato a depositare con allegata la documentazione comprovante l’assenza di ulteriori condanne. Solo a seguito della declaratoria di estinzione, il reato si intenderà estinto a tutti gli effetti. Seguirà l’annotazione anche nel relativo Casellario Giudiziale. Analogamente deve dirsi per i casi di condanna pronunciata non a seguito di patteggiamento ma di rito ordinario: se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, l’estinzione del reato conseguirà a specifica istanza. Il Professionista legale che tratti anche diritto penale è dunque la figura fondamentale per spiegare, di caso in caso, se ci sono gli estremi per chiedere la dichiarazione di estinzione del reato e, in caso affermativo, preparare tutto l’incartamento necessario per ottenerla.
