DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Nel corso della vita ci si può trovare in una situazione di incapacità fisica o mentale, ad esempio in caso di grave malattia o in età avanzata, con la conseguente necessità di essere affiancati da una persona per lo svolgimento di quelle attività quotidiane, ad esempio per pagamenti, domande ad Enti ecc., che non potrebbero essere adempiute se non dal titolare.

Questa persona è l’Amministratore di Sostegno (A.d.S.) che deve essere nominata dal Tribunale e in genere viene scelta tra i parenti o, in caso di loro assenza o di forti conflittualità, al di fuori della cerchia familiare. Ciò avviene su impulso dell’interessato stesso o, come avviene nella maggior parte dei casi, dei parenti dell’incapace, il quale dunque, proprio per la sua situazione di incapacità, potrebbe non essere nella condizione di esprimere la preferenza sulla scelta del proprio Amministratore di Sostegno. Ecco che il Codice Civile all’art. 408 consente a chiunque, in previsione della propria eventuale futura incapacità e dunque quando la persona è ancora perfettamente capace, di indicare il soggetto cui affidare, qualora insorgesse la necessità, l’incarico di proprio A.d.S. Trattasi nello specifico della cosiddetta “designazione preventiva di A.d.S.” quale forma di autodeterminazione della persona. Tale designazione preventiva, per essere valida, deve avvenire avanti Notaio con le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e presuppone il consenso della persona designanda che pertanto deve essere presente all’atto notarile. Avviato il procedimento di nomina a fronte dell’intervenuta incapacità, se la designazione è avvenuta con le formalità previste e non vi sono gravi motivi ostativi, il Giudice Tutelare sarà tenuto a nominare il soggetto anticipatamente individuato dal beneficiario. Considerato che nell’atto notarile l’interessato ben può fornire anche indicazioni circa le modalità di esercizio dell’incarico, con particolare riferimento alla gestione del patrimonio ed alle scelte medico-sanitarie, nonché sul cosiddetto “fine vita”, per la migliore redazione dell’atto di designazione preventiva è opportuna l’assistenza dell’avvocato che ben saprà tradurre in termini giuridici le esigenze e le volontà che spingono l’interessato a ricorrere a tale istituto e ciò anche in vista dell’eventuale successivo procedimento giudiziario da incardinare per la nomina ufficiale del soggetto designato quale A.d.S.